Alla conferenza di Ginevra dell’aprile 1958 furono elaborate e sottoscritte quattro Convenzioni sul regime giuridico del mare, ulteriormente riviste dalla Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982. La prima di queste Convenzioni definisce i poteri e i doveri degli Stati sul mare territoriale e sulla zona contigua;
la seconda regola l’uso dell’alto mare da parte di tutti gli Stati e la libertà di navigazione, di pesca, posa cavi, di oleodotti e di sorvolo; la terza disciplina i metodi di pesca e di sfruttamento dell’alto mare; la quarta definisce la figura della piattaforma continentale e il suo esercizio da parte degli Stati sovrani.
Il MARE TERRITORIALE: in base all’articolo 2 del Codice della Navigazione sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie le cui coste fanno parte della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi degli stessi non supera le 24 miglia marine; se tale distanza è maggiore si prendono i due punti più foranei distanti fra loro 24 miglia marine.
E’ soggetta alla sovranità dello Stato anche la zona di mare dell’estensione di 12 miglia marine lungo le coste continentali e insulari della Repubblica e lungo le rette congiungenti i punti dei golfi, dei seni e delle baie. Tale estensione si misura dalla linea segnata dalla bassa marea.
La ZONA CONTIGUA è sottoposta al controllo dello stato rivierasco ai fini doganali, fiscali, sanitari, migratori e di tutela delle acque marine da inquinamento e non può estendersi per più di 24 miglia marine dalla linea di base .
La ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA dell’estensione di 200 miglia marine, dalla linea di base come sopra specificato, è a favore dello Stato rivierasco. Esso ha poteri sovrani di esplorazione, conservazione e utilizzo delle risorse naturali; può costruire e usare isole artificiali, fare ricerche marine specifiche; deve proteggere e preservare l’ambiente marino.
La PIATTAFORMA CONTINENTALE è quella parte del fondo e del sottosuolo marino che si estende per 200 miglia marine dalla battigia, ed è in stretta connessione con la zona economica esclusiva. I poteri dello Stato rivierasco sulla zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale sono limitati al loro sfruttamento
economico, mentre restano internazionalmente utilizzabili da tutti gli stati per tutte le altre attività.
Al marinaio, l’utente finale, che esce per fare il suo giretto o tuffo quotidiano,poco importa o poco è consapevole di questo lavoro alle sue spalle, ma chi lavora e vive in mare è ben contento di avere una base scritta con regole ben precise.
Che poi vengano rispettate...questo è un'altro discorso!





gg, cambia colore e metti bianco è più professionale
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